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Il lato giuridico del Covid-19

Le responsabilità civili e penali dell’albergatore verso turisti e dipendenti, il rapporto giuridico con le OTA, i contratti di locazione e il tema dei finanziamenti.

La riapertura di una struttura ricettiva nella fase 2  comporta una serie di accortezze, tra queste uno sguardo più attento  alle norme che regolano la sicurezza sul lavoro. Ed è qui che gli albergatori entrano in contatto con il lato giuridico del Covid-19.

Un tema caldo, molto discusso online tra gli esperti del settore, sul quale abbiamo voluto fare chiarezza, rivolgendo alcune domande chiave al Dott. Giacomo Belisario, laureato in giurisprudenza e formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Dott. Belisario, quali sono le responsabilità civili e/o penali dell’ albergatore verso un dipendente che si ammala di covid-19 sul lavoro? 

Come descritto  in  una nota dell’INAIL del 3 aprile e nel Decreto Cura Italia (art. 42 comma 2), nel caso in cui un dipendente dovesse contrarre il virus, la responsabilità civile e penale ricadrebbero sul datore di lavoro 

Tuttavia l’Inail, in un comunicato stampa pubblicato più di una settimana fa, ha avuto modo di sottolineare che, se il contagio fosse riconosciuto infortunio sul lavoro, da questo non ne discenderebbe in maniera automatica la responsabilità civile o penale del datore di lavoro.

Infatti, le imprese che seguono le norme vigenti in tema di sanità, garantendo ai dipendenti di lavorare in sicurezza, non rispondono direttamente di eventuali contagi dei quali non è possibile stabilirne la maturazione avvenuta all’interno dell’azienda.

Laddove la causa del contagio non venga ricondotta ad un comportamento irresponsabile del datore di lavoro verso le norme igienico-sanitarie vigenti, pur ricevendo il lavoratore l’indennizzo previsto per infortunio, il datore non sarà ritenuto colpevole.

Ciò è stato ribadito ulteriormente anche dalla circolare Inail 22 del 20 maggio che ha stabilito che il riconoscimento di un caso di infezione Covid-19 come infortunio non può riconoscere una responsabilità civile o penale ai danni dell’azienda.

Quali sono le misure da seguire nel caso in cui un dipendente manifesti sintomi da COVID-19? 

Nel caso in cui un dipendente manifesti sintomi riconducibili a quelli da infezione da coronavirus, deve immediatamente interrompere l’attività lavorativa e rivolgersi all’assistenza medica. La direzione aziendale provvede subito ad informare l’autorità sanitaria competente ed il medico competente. Nel suddetto caso, l’impiegato dovrà essere isolato in una stanza o zona dell’hotel, in attesa dei servizi sanitari. Il dipendente con sintomi deve necessariamente indossare mascherina e tessuti monouso in presenza di altre persone o quando deve uscire nelle aree comuni. Nel caso in cui un lavoratore segnalasse da casa di manifestare sintomi o di essere affetto da coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il dipendente deve auto isolarsi in casa fino alla guarigione, come da istruzioni del personale medico.

Come predetto, Il contagio da Covid-19 è effettivamente equiparabile ad un infortunio e  rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che regolamenta la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

A questo segue che, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008, le aziende hanno l’obbligo di valutare il rischio che si verifichi l’infortunio il quale costituirà contagio da coronavirus e, quindi, il DVR (Documento di Valutazione del Rischio) dovrà prendere in considerazione il rischio da contagio del COVID-19.

Quali sono, invece, le responsabilità civili e/o penali dell’albergatore verso il turista che si ammala di covid-19 in hotel? 

Non ci saranno responsabilità né civili né penali per gli albergatori purché gli stessi abbiano messo in pratica tutte le misure necessarie per la sicurezza di operatori e ospiti. Va precisato che gli albergatori devono rispettare un protocollo nel caso in cui un collaboratore o un turista all’interno della struttura ricettiva al controllo della temperatura risulti avere febbre e sintomi di infezione respiratoria.

Per chiarire le misure da porre in atto prendo ad esempio il protocollo allegato all’ordinanza n. 59 della Regione Abruzzo secondo cui: “il turista tempestivamente deve comunicare alla direzione della struttura di avere i sintomi suddetti. La comunicazione deve avvenire tramite front desk e per telefono. L’azienda deve contattare in maniera tempestiva le autorità sanitarie competenti.

Durante l’attesa per l’arrivo dei sanitari, per ridurre al minimo i rischi di contagio, è necessario seguire determinate misure: invitare l’ospite ad indossare la mascherina chirurgica; evitare i contatti con altre persone; invitare l’ospite a recarsi nella sua stanza o in un ambiente isolato con porta chiusa, garantendo una ventilazione naturale; ove possibile escludere l’impianto di ricircolo dell’aria.

Il malato non può accogliere persone esterne nella stanza da lui occupata. In base all’occupazione dell’hotel, parenti o accompagnatori devono essere trasferiti in un’altra stanza. Nell’immediata certificazione di un contagio sospetto in struttura, è necessario ricercare prontamente i contatti.

La pulizia e la sanificazione delle camere occupate precedentemente dagli ospiti sono a carico della direzione dell’hotel. La stessa dovrà avvenire seguendo i protocolli per camere esposte a Covid-19”.

Ad ogni modo, se un villeggiante dovesse ammalarsi e risultare positivo al coronavirus l’albergo che lo ospita non chiuderà per quarantena. Ad esempio l’Emilia-Romagna nei protocolli sul turismo ha stabilito che il turista infetto sarà preso in carico dal sistema sanitario e sarà instradato verso un percorso di terapia”.

Parlando di abuso di potere delle OTA, per quanto riguarda i contratti stipulati con le agenzie di prenotazione online, è possibile che vengano cambiati repentinamente senza rendere partecipi i partners, in questo caso gli albergatori, delle modifiche?

L’atto di Booking.com di concedere agli utenti la cancellazione delle loro prenotazioni, facendo ammenda alla causa di forza maggiore prevista dale condizioni di contratto generali, senza consultare i partners, costituisce una violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Le condizioni contrattuali prevedono che Booking.com non si frapponga nel rapporto tra ospite e hotel.

Booking.com stesso ribadisce che le norme contrattuali che regolano il rapporto hotel/agenzia online non dovrebbero essere nemmeno considerate, vista la tipologia di rapporto che va a crearsi tra l’albergo e il cliente. 

Si ritiene dunque che gli imprenditori del settore turistico dovrebbero sentirsi liberi di mettere in pratica i contenuti dell’art. 88 del decreto Cura Italia che rimanda alle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2  marzo 2020, n. 9, la quale rimette appunto agli hotel e agli operatori turistici, la scelta su come rimborsare l’ospite che richiede la cancellazione in seguito alla diffusione del coronavirus tramite due opzioni: voucher o rimborso totale.

Per gli hotel che hanno bar e ristorante aperti al pubblico esterno, quali sono le responsabilità? 

Va premesso che le Regioni e le Province autonome per recepire quanto stabilito dal DPCM del 17 maggio, hanno approvato una serie di provvedimenti a seguito dello scioglimento del lungo lockdown nel nostro Paese.

Ogni provvedimento regionale contiene dunque protocolli che disciplinano la gestione dell’attività di ristorazione, l’esercizio di attività alberghiere, la somministrazione e produzione di alimenti ecc. Per tali ragioni tutti gli operatori commerciali devono seguire a regola d’arte le disposizioni contenute nei protocolli allegati a tali provvedimenti.

Per fare un esempio, l’ordinanza n. 59/2020 della Regione Abruzzo, in relazione al protocollo per le strutture alberghiere, ha stabilito, tra le altre cose, che

“All’ingresso delle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande (sala colazioni, bar, sala ristorante, etc.), si rende obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra una persona ed un’altra, vietati servizi di guardaroba al fine di limitare quanto più possibile il contatto tra gli oggetti di diversi clienti”. 

La messa in atto del Piano d’azione nella totalità delle sue fasi, come predisposto dai protocolli, solleverà il legale rappresentante, il titolare, il management o il gestore dalle responsabilità che derivano dall’accertamento di casi positivi all’interno dell’hotel.  

E’ compito dell’albergatore evitare che si formi un assembramento contiguo all’area ristorante, adottando le giuste misure per evitare assembramenti; in caso contrario potrà essergli irrogata una sanzione amministrativa per mancata vigilanza del rispetto delle misure di sicurezza. 

Il dpcm del 17 maggio stabilisce infatti che se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da cinque (5) a trenta giorni (30). In questi casi, all’atto dell’accertamento, qualora ciò sia necessario per impedire il proseguire o il reiterare della violazione, le autorità procedente possono disporre immediatamente la chiusura provvisoria dell’esercizio o dell’attività, fermo restando che anche i soggetti parte dell’assembramento siano sanzionabili individualmente per mancato rispetto delle misure di distanziamento.

Sul tema del licenziamento, in questo momento licenziare un dipendente quali conseguenze ha ?

Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per due mesi era già previsto dal decreto legge del 17 marzo, all’articolo 46. Ma i 60 giorni di cui tale decreto parlava sono scaduti domenica 17 maggio.

Con il decreto Rilancio, all’articolo 80, è stato modificato il testo dell’articolo 46 ed è stata aggiunta la dicitura “per cinque mesi” al posto di 60 giorni. Ciò comporta che tale divieto sia stato prorogato fino ad agosto inoltrato.

ll problema però è che il decreto è stato pubblicato il 19 maggio ed il blocco dei licenziamenti si è fermato a domenica 17 maggio (in applicazione della vecchia previsione di cui all’art 46 del decreto cura italia). Dunque bisogna valutare se potrà tale nuovo decreto rendere invalido l’atto negoziale emesso nei giorni scoperti da copertura legale.

La tematica della retroattività crea non pochi dubbi :si potrà impugnare il licenziamento, ma l’esito per il lavoratore è comunque incerto.

L’irretroattività della legge è un principio costituzionale solo a livello penale, mentre nel civile c’è da valutare fino a che livello un decreto legge possa influenzare la validità di una negoziazione posta in essere in un periodo di buio legislativo.

Per il tema dei contratti di locazione degli hotel di tipo D, i proprietari possono richiedere lo sfratto qualora non venisse pagato, nonostante la situazione?

Ad oggi nessuna norma nei vari decreti che si sono succeduti in questi mesi ha stabilito che vi possa essere una sospensione dei canoni di locazione, dunque il proprietario dell’immobile ha la facoltà di procedere allo sfratto in caso morosità del conduttore.

Tuttavia con il decreto del 19 maggio lo Stato Italiano ha parificato tutte le locazioni non abitative per usufruire del credito d’imposta del 60%.

Mentre il Decreto Cura Italia prevedeva all’art. 65 un credito d’imposta del 60% solo per le locazioni d’immobili di categoria c1, il nuovo decreto rilancio ha introdotto, all’art. 28,

un credito d’imposta sul fitto mensile pagato pari al 60%, questo facendo riferimento ai soli mesi di marzo 2020, aprile 2020 e maggio 2020 per canoni di leasing, di locazione e di concessione di immobili per uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, non è cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi dell’articolo 65 del “Decreto Cura Italia”.

Il credito d’imposta è riservato alle persone che nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori ai € 5.000.000,00  (cinque milioni di euro), anche se per quanto riguarda strutture ricettive, come alberghi e agriturismi, non è stato ancora stabilito nessun limite ai ricavi o compensi.

Una precisazione dovuta sul tema degli ‘immobili ad uso non abitativo’, per la quale definizione si intendono i locali commerciali, le aziende agricole, i locali artigianali, le attività industriali, di interesse turistico, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali,di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Parlando di finanziamenti, dott. Belisario, come si può agire contro le banche che non erogano? Il decreto parlava di pratiche rapide e senza richiesta di garanzie. L’hotel cosa può fare? 

Al fine di richiedere la garanzia dei 100% per i prestiti fino a 25.000, la procedura, secondo il decreto di liquidità, è la seguente: l’azienda interessata deve scaricare gli appositi moduli dal sito del Fondo di garanzia, i quali vanno debitamente compilati, sottoscritti e inviati alla banca o alla finanziaria scelte per richiedere il prestito. Al modulo va allegato anche un documento d’identità. 

Tuttavia, e questo è il problema, alla procedura anzidetta, le banche hanno aggiunto una propria modulistica e inserito condizioni diverse da quelle previste nel decreto liquidità.

Tali comportamenti scorretti sono stati segnalati ad Antitrust da alcune associazioni di consumatori, e si spera che vi siano degli interventi correttivi nell’immediato. In effetti, il soggetto risulta impossibilitato alla fruizione delle faciltazioni, a causa della richiesta da parte degli istituti di credito di condizioni non contemplate dalla norma. 

Un ulteriore chiarimento va fatto in merito ai finanziamenti superiori a 25 mila euro. Sappiamo che la Sace (Spa del gruppo della Cassa Depositi e Prestiti) garantisce il 90% (nel limite massimo di €800.000,00), mentre il restante 10% è garantito dalla banca.

Tuttavia quest’ultima, per forza di cose, è obbligata a porre in essere un’istruttoria nei termini di una valutazione prognostica, per comprendere se le aziende che chiedono i prestiti saranno poi solvibili.

Se le banche ritengono che l’azienda avrà difficoltà a corrispondere la cifra richiesta, è difficile che conceda il finanziamento.

Per ovviare a tale circostanza, l’unica soluzione auspicabile è quella consentire il ricorso al DL “Liquidità” alle società che abbiano avuto un’effettiva diminuzione dei ricavi dimostrabile, in modo che si riduca l’importo totale concedibile e si agevoli il credito alle società che hanno un effettivo e dimostrabile bisogno.

Ciò, peraltro, sarebbe possibile solo se il finanziamento sia concesso automaticamente, senza bisogno di previa istruttoria.

Va comunque precisato che il decreto rilancio ha previsto ulteriori strumenti a tutela degli imprenditori che hanno bisogno di beneficiare del credito. Tra questi si rammentano le varie tipologie di Credito d’imposta concepite per diminuire il peso della crisi e l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Paolo Mazzara

Paolo Mazzara è un albergatore, un appassionato viaggiatore e autore di blog. Brama di avventura e di terre selvagge. Giardiniere, lettore, subacqueo, arciere tradizionale, amante del vino e amante della buona cucina.